Art. 1.
(Grave sfruttamento dell'attività lavorativa).

      1. Dopo l'articolo 603 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento dell'attività lavorativa). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l'attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti del lavoratore sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se tra le persone reclutate o occupate di cui al precedente periodo vi sono minori degli anni diciotto o stranieri irregolarmente soggiornanti.
      La condanna per il delitto di cui al primo comma comporta:

          a) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per il periodo di un anno;

          b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale e comunitario per l'anno o la campagna a cui si riferisce l'illecito accertato e la revoca dei suddetti benefìci già concessi per il medesimo anno o campagna. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n. 898;

 

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          c) ove si accerti l'occupazione di almeno un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, la sospensione delle attività dell'unità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».

      2. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, le parole: «e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies e delitto di grave sfruttamento dell'attività lavorativa previsto dall'articolo 603-bis».